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ARRESTI DOMICILIARI: CRITERI PER AUTORIZZAZIONE AD ATTIVITÀ LAVORATIVA ESTERNA L'Avvocato risponde 

ARRESTI DOMICILIARI: CRITERI PER AUTORIZZAZIONE AD ATTIVITÀ LAVORATIVA ESTERNA

Di recente, ci stiamo rendendo attivi per rendere più consapevoli i nostri lettori, in merito a quelle che sono le normative che regolano la reclusione, e tutto ciò che ne consegue, in riferimento a sconti di pena e concessioni varie.

Oggi, insieme all’avvocato Simone Labonia, osserviamo il problema dall’ottica di quei condannati a pene alternative o agli arresti domiciliari, che facciano istanza per svolgere un’attività lavorativa al di fuori dalle mura domestiche.

I principi da seguire da parte del giudice, sono stati di recente indicati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 42865/2023, che ha specificato i criteri di valutazione e la loro applicazione.

Ai sensi dell’art.284 del Codice Procedura Penale, il Tribunale di Sorveglianza può concedere detta autorizzazione a quei condannati che versino in condizione di “assoluta indigenza”: tale valutazione deve essere improntata a criteri di particolare rigore, in riferimento all’indispensabilità ed assolutezza della necessità.
Le necessità devono essere riferite ad esigenze primarie del condannato e del suo nucleo familiare, senza che esista diversa possibilità di soluzione.
Come “bisogni primari” si deve intendere, oltre che alle strette necessità di sopravvivenza, tutto ciò che riguarda le spese per le comunicazioni, per l’educazione e per il mantenimento della salute.

In buona sostanza, vitto, vestiario ed alloggio non sono le uniche necessità imprescindibili, ma lo sono anche tutte quelle che servono allo svolgimento di una soddisfacente vita di relazione.

Ovviamente, nella valutazione delle condizioni economiche, va sempre esaminata anche la situazione reddituale del coniuge o del convivente “more uxorio”.

Il dovere del giudice di accertare lo stato di necessità, non può spingersi fino alla produzione di autocertificazioni, ma deve basarsi sulle risultanze obiettive, scaturenti dalle indagini della P.S.
In buona sostanza, i criteri di valutazione possono essere riassunti in tre punti basilari: la necessità di valutare con estremo rigore la sussistenza dei presupposti alla base della situazione economica, la profonda analisi congiunta sia dell’imputato che del suo nucleo familiare ed, infine, l’impossibilità di concedere ulteriori autorizzazioni oltre i domiciliari, a coloro che abbiano un elevato spessore criminale, per i fatti di cui rispondono.

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